Il problema dei monitoraggi sugli odori provenienti dalla
Far Pro, a nostro avviso, è un falso problema perché tutto avrebbe potuto
trovare soluzione già da tempo come caso di "molestie olfattive" che implicano
la responsabilità penale del soggetto che le produce (Sentenza 14467, 2017
Corte di Cassazione).
La Cassazione si è espressa dichiarando che” quando non
esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve
avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità per il cui accertamento
non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo
convincimento su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle
dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia”.
Nel nostro caso gli Enti erano a conoscenza della “presenza
delle esalazioni responsabili del disagio” provenienti dalla Ditta già da tempo
come risulta dai documenti che abbiamo allegato alla segnalazione indirizzata
alla Corte dei Conti a luglio 2018.
Abbiamo chiesto infatti di valutare se, in seguito alle
scelte fatte dal Comune di Spilamberto, non sia in un qualche modo rilevabile
un DANNO ERARIALE a carico della comunità per il costo di uno studio che non
aveva necessità di essere fatto visto il quadro normativo di riferimento.
M5S Spilamberto
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