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mercoledì 29 marzo 2017

ieri al consiglio siamo usciti dall'aula...

Ieri sera al Consiglio, dopo la bocciatura della nostra pregiudiziale, siamo usciti dall'aula ed abbiamo lasciato che la maggioranza si approvasse " al buio" la TARI.
Questa è la consapevolezza dei nostri amministratori!

Oggetto: Questione Pregiudiziale in base all’ art. 40 del Regolamento Comunale relativa al punto 4 dell’odg APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2017 dell’odierno Consiglio Comunale
Premesso che
- Già in sede di 1^ Commissione del 21 marzo 2017 avevamo segnalato la mancanza della documentazione relativa al Piano Finanziario come stabilito dall’art. 8 del DPR 158/1999 di seguito riportata e funzionale all'ente locale per la determinazione della tariffa TARI :
“1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art.
49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto
gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra
quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi
disponibili, nonche' il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e
strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di
copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente
tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione
nella quale sono indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualita' del servizio ai quali deve essere
commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione
degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative
motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la
tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i
tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi
nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria”.

- Dalla risposta Prot. n. 2017/0005719 a seguito di nostro Accesso Atti Urgente si evince come i documenti relativi al Piano Finanziario NON siano in possesso dell’Ente visto che lo Stesso richiede “istanza di accesso” ad ATERSIR
Sottolineato che
- In approvazione al Consiglio Comunale di oggi al punto 4 vi è
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2017 con le seguenti specifiche:
“Visto il Regolamento per l’applicazione e l’istituzione del tributo TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 17/03/2014 il quale all’articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dall’autorità competente;
Visto che ATERSIR, con atto del Consiglio di Ambito n. 17 del 15/03/2017, ha approvato il Piano Finanziario 2017 per il Comune di Spilamberto …..
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
Evidenziato che ai sensi dell’art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo
DELIBERA
1) di approvare per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 come indicate nei prospetti allegati alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente atto (all.B e all. C);
2) di quantificare in €. 1.822.190 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio come risulta dal prospetto allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente atto (all.A);
Considerato che:
- La Sentenza 04/01/2017, n. 1 - T.A.R. Lazio - Latina - Sez. I Delibere Tari afferma:” …. In altri termini la legge prescrive che il consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell’articolo 8; questi contenuti devono costituire l’immediato oggetto delle delibera (in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare), sicchè l’approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all’approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto all’approvazione del consiglio comunale)”
Pertanto
I Consiglieri del MoVimento 5 Stelle, per le premesse espresse, sono a porre la questione pregiudiziale chiedendo che non venga messo in discussione il punto 4 dell’odg di questo Consiglio Comunale.
I Consiglieri Anderlini Fiorella e Ori Claudio

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